
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto; email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il dovere dei genitori costituzionalmente sancito di "mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio" non prevede di per sé un venir meno degli obblighi al momento del raggiungimento della maggiore età.
Entrambi i genitori, separati o no, debbono quindi mantenere, in proporzione alle proprie sostanze, i figli anche maggiorenni che non hanno ancora raggiunto un'autonomia economica.
Insomma la giurisprudenza è in continuo fermento. Alcuni orientamenti sono ormai consolidati come quello della Suprema Corte in base al quale i figli maggiorenni che siano iscritti fuori corso ad una facoltà universitaria (senza profitto negli studi) o i figli che rifiutino di svolgere un'attività lavorativa non hanno più diritto al mantenimento.
Altre decisioni fanno un po' discutere come quella in cui un genitore è stato obbligato a mantenere una figlia già 'convolata' a nozze. Un caso unico s'intende, di cui si però si è occupata anche la suprema Corte (sentenza n. 1830 del 26.01.2011). Nel caso di specie, la figlia non aveva ancora raggiunto l'indipendenza economica e anche se sposata viveva ancora nella casa familiare mentre il marito (ancora studente) viveva in un'altra località.
Facciamo adesso un breve riepilogo degli orientamenti giurisprudenziali più significativi in materia di mantenimento dei figli maggiorenni.
L' obbligo dei genitori di provvedere alle necessità dei figli non cessa automaticamente con il compimento del diciottesimo anno di età e può protrarsi ben oltre il raggiungimento della maggiore età, ma non può protrarsi "oltre ogni ragionevole limite", dovendo cessare quando "il figlio versa in colpa per non essere stato in grado di rendersi autosufficiente" (Cassazione sentenza n. 9109/99).
Con la sentenza n. 7970 del 2013, la Corte ha escluso il diritto al mantenimento di una figlia trentasettenne, che pur avendo ricevuto offerte di lavoro le aveva rifiutate perché, a suo dire, non erano rispondenti alle personali aspirazioni.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 1585/2014,ha chiarito che : "se il figlio ha uno scarso rendimento negli studi universitari e comunque con lavoretti occasionali riesce a raggiungere una certa indipendenza, il padre può essere liberato dall'obbligo del mantenimento"
Avv. Barbara Pirelli del Foro di Taranto - profilo e articoli
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